ENTRATA IN VIGORE NUOVO REGOLAMETO ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - Apertura termini per iscrizione all'Albo delle Associazioni.

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Data:

30 Giugno 26

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Con deliberazione di Consiglio Comunale N. 35 DEL 04/06/2026 è stato approvato il NUOVO REGOLAMETO ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE.

Si comunica alla cittadinanza l'entrata in vigore dello stesso e l'apertura dei termini fino alle ore 12,00 del giorno 20/07/2026 per richiedere l'scirizone. 

 

Si riporta quanto disciplinato dal richiemata Regolamento. Per ulteriori informazioni è possibile scaricare la versione integrale allegata a questo annuncio con irispettivi moduli.

Le medesime informazioni sono reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Pomigliano d'Arco nella sezione Regolamenti o al seguente Link https://trasparenza.comune.pomiglianodarco.na.it/archivio19_regolamenti_0_13165.html

Modulistica:

https://trasparenza.comune.pomiglianodarco.na.it/archivio5_modulistica_0_9600.html

  

Articolo 5 - Modalità di iscrizione all’Albo
1. Le modalità, i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo sono quelli previsti nel presente Regolamento e resi pubblici, con apposito Avviso dal Settore competente a gestire i rapporti con le Associazioni ed Enti del Terzo Settore.

2. Il Comune, mediante i Servizi incaricati, assicurerà all’Avviso la massima pubblicità, con tutti i mezzi di comunicazione ritenuti opportuni.

3. Le Associazioni e gli altri Organismi privati, con sede in Pomigliano d’Arco, possono chiedere l’iscrizione all’Albo, indicando uno o più Settori di cui all’articolo 4 e, comunque, non più di due, presentando la documentazione di cui al comma seguente.

Non possono, invece, essere iscritte all’Albo:
- i Partiti politici;
- le Associazioni sindacali, professionali e di categoria;
- le Associazioni che hanno, come finalità, la tutela economica diretta degli associati;

4. La richiesta d’iscrizione deve essere indirizzata al Comune sull’apposito modulo online o, nelle more, via PEC e deve essere sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante. Alla richiesta, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia autentica dell’Atto di Costituzione e dello Statuto, dai quali risultino, oltre ai requisiti espressamente indicati nell’articolo 2, i requisiti previsti dalla normativa vigente per la definizione della denominazione sociale e, quindi, delle finalità dell’Associazione;
- la sede ed il Legale rappresentante dell’Associazione;Le rappresentanze locali di Organizzazioni ed Associazioni costituite a livello nazionale e regionale devono allegare alla richiesta d’iscrizione copia dello Statuto e dell’Associazione ed Organizzazione nazionale o regionale e copia autentica del certificato d’iscrizione alla stessa della Sezione locale;
- elenco dei beni immobili patrimoniali, con l’indicazione della loro destinazione;
- elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le diverse cariche associative;

- relazione riguardante le attività svolte nel triennio precedente e che dimostri che da almeno sei mesi l’Associazione svolge attività propria sul territorio di Pomigliano d’Arco;
- indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni ad altre Associazioni e di quelle aderenti, nonché dell’ambito d’intervento dell’Associazione.

5. Le Associazioni aventi sedi nel territorio comunale o che svolgono, attraverso una loro sezione, attività di carattere continuativo, da almeno sei mesi nel Comune di Pomigliano d’Arco, già iscritte nei registri regionale o provinciali, sono iscritte di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione auto certificata. Il Comune potrà rivolgersi alla Regione e alle Province che metteranno a sua disposizione la documentazione e le informazioni utili, a tal fine.

6. La richiesta d’iscrizione, con la documentazione allegata, deve pervenire, con inserimento dei dati e documentazione, nell’apposito modulo online o via PEC all’Ufficio del Protocollo Generale del Comune (comune.pomiglianodarco@legalmail.it).

L’iscrizione avviene, di regola, entro trenta giorni dalla richiesta. Per ragioni organizzative, si procederà all’iscrizione ed alla cancellazione dall’Albo nella prima settimana di ogni mese, con determinazione del Dirigente del Settore competente. Il termine non è perentorio.

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 7 che disciplina i controlli e gli aggiornamenti semestrali dell’Ente, con le stesse tempistiche e modalità di cui al comma precedente, possono essere anche cancellate le Associazioni e gli Enti che hanno perso i requisiti o che ne hanno fatto richiesta e possono essere aggiornati i dati relativi alle stesse e che hanno subito variazioni.

8. Non ha diritto d’iscrizione all’Albo l’Associazione od Organizzazione di cui la metà più uno dei soci appartenga ad altra Associazione già iscritta allo stesso Albo.

9. Una volta chiesta la cancellazione, l’iscrizione potrà essere richiesta solamente nell’anno solare successivo. Alla terza cancellazione, l’Ente può denegare l’iscrizione del richiedente.

10. Sono escluse le Associazioni vietate dalla legge o che perseguono finalità in conflitto con l’ordine democratico ed i fini istituzionali del Comune di Pomigliano d’Arco o che, comunque, siano contrari ai principi della pace, della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

11. Le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore, di recente costituzione, possono essere iscritte con riserva e, successivamente, iscritti all’Albo, decorsi sei mesi dall’iscrizione con riserva ed in presenza di tutte le condizioni richieste dal presente Regolamento.

 

Articolo 6 – Competenze

1. L’approvazione e la revisione dell’Albo sono di competenza del Dirigente del Settore II - Risorse Umane e Politiche Culturali che vi provvede entro 30 (trenta) giorni dal completamento dell’istruttoria, da parte dei Servizi competenti.

2. Il Settore II - Risorse Umane e Politiche Culturali sono competenti, altresì, alla gestione, alla pubblicità dell’Albo ed all’aggiornamento dell’elenco delle Associazioni ed Enti iscritti.

3. L’istruttoria dovrà concludersi, entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dei termini validi per l’iscrizione, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa.

4. L ’accertamento, la verifica dell’esistenza e del permanere dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dichiarati dai soggetti per ottenere l’iscrizione, sono a cura dei Servizi competenti per i settori di attività dei soggetti.

5. Il provvedimento d’iscrizione all’Albo o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda d’iscrizione viene notificato al soggetto interessato a mezzo PEC all’indirizzo fornito entro quindici giorni successivi all’adozione.

 

Articolo 7 – Aggiornamento semestrale, Revisione e Cancellazione dall’Albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti ai quali è subordinata l’iscrizione e l’effettivo svolgimento delle attività, viene disposta una revisione nei mesi di settembre e marzo di ogni anno dell’Albo stesso.

2. Per i fini indicati dal comma precedente, le Organizzazioni iscritte all’Albo devono presentare entro la fine di agosto e di febbraio di ogni anno un Programma delle iniziative che intendono realizzare nel semestre successivo e nel corso di tutto l’anno. Entro tale data, le stesse trasmettono al Comune:


- Rendiconto delle somme erogate, debitamente documentate;
- Una relazione sull’attività svolta nel semestre e nell’anno precedente;
- Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con firma digitale del legale rappresentante dell’Organizzazione, con le modalità previste dal D.P.R. n.445 del 2000, sulle eventuali variazioni intervenute nell’atto costitutivo, nello Statuto e negli accordi degli aderenti. La dichiarazione va resa anche in caso di nessuna variazione.

3. In fase d’istruttoria ed esame delle richieste di contributi a carico dell’Ente potrà essere chiesta copia dei bilanci consuntivi o di altra documentazione di natura contabile e fiscale, prevista dalla legislazione nazionale in materia.

4. Nel caso in cui l’Associazione non produca la documentazione prevista entro il termine stabilito, oppure perda uno dei requisiti necessari, il Servizio competente propone la cancellazione dall’Albo, valutate le contro deduzioni della parte interessata, entro 30 giorni. Il Dirigente del Settore II provvede ad adottate il provvedimento di cancellazione, con determina.

5. È prevista, altresì, attraverso le modalità di cui al comma precedente, la cancellazione dall’Albo per quelle Associazioni che non abbiano presentato o non abbiano completato, entro 30 giorni dalla richiesta del Servizio competente, la documentazione prevista dal presente Regolamento. Anche in tale caso, il Servizio propone al Settore II di adottare il provvedimento di cancellazione.

6. La cancellazione dall’Albo può essere disposta anche su semplice richiesta del legale rappresentante dell’Associazione o per inattività dell’Associazione o Ente per oltre 1 anno.

7. La cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti di Convenzioni in atto. Tale provvedimento va trasmesso agli Uffici per i provvedimenti di propria competenza.