ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E DEL 15 MAGGIO 2023- INDICAZIONI PRATICHE PER AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI DI LISTA

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Data:

04 Aprile 23

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La firma dei sottoscrittori di lista deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati dall’ art.14 della legge n.53/1990, come modificato, da ultimo, dall’articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Per autentica di sottoscrizione si intende l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i seguenti soggetti:

notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repub­blica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i compo­nenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri  provinciali, i consiglieri metropolitani e i  consiglieri  comunali,  i  segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal  sindaco  e  dal presidente della provincia.

Sono altresì competenti ad eseguire le autentiche di sottoscrizioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente  pubblicati  nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

In relazione ai pubblici ufficiali menzionati nell’articolo 14 citato aventi competenza territoriale limitata, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appar­tengono.

Non sussiste, tuttavia, per tali soggetti il limite della “pertinenza”, potendo autenticare le sottoscrizioni anche in relazione alle competizioni elettorali che si svolgono in enti diversi da quelli al quale appartengono, purchè l’autentica avvenga nel territorio di competenza.