Descrizione
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. posso essere realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, del sitato D.P.R., fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Possono essere eseguiti previa comunicazione di inizio lavori asseverata da parte del proprietario dell’immobile o dell’avente titolo le seguenti attività:
- interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR n.380/01 s.m.i., sempreché non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
- le attività edilizie di cui alla Tabella A allegata al D. Lgs. 222/2016 per le quali è prevista la CILA come regime amministrativo.
La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.