UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLECONVIVENZEA seguito della pubblicazione in G.U. n. 175 del 28/07/2016 del DPCM n. 144 del 23/07/2016 che detta le disposizioni transitorie per la disciplina delle Unioni Civili regolate dalla L. n. 76/2016, l'Amministrazione ha attivato le procedure per l'attuazione del nuovo istituto.
REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI
UNIONI CIVILILa richiesta di costituzione di un'unione civile va sottoscritta congiuntamente da chi la richiede davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
Per procedere occorre compilare il modulo di richiesta.
Modulo di richiesta formato.doc
Modulo di richiesta formato.pdf
Inviare un'email agli indirizzi:
angela.romano@comune.pomiglianodarco.gov.it
giovanni.pirozzi@comune.pomiglianodarco.gov.it
completa dei dati anagrafici dei richiedenti e di un recapito telefonico, per concordare un appuntamento con l'ufficio per la consegna del modulo e la redazione della richiesta di unione civile.
Per ogni eventuale chiarimento è possibile indirizzare un messaggio ai soprariportati indirizzi e-mail oppure telefonando ai seguenti recapiti:
Sig.ra Angela Romano: 0815217114
Sig.re Giovanni Pirozzi: 0815217107
Le coppie, seguendo l'ordine di prenotazione, verranno richiamate e invitate a presentarsi presso il luogo e nella data fissati ai fini della costituzione dell'Unione.
I cittadini debbono presentarsi con il documento di identità e due testimoni, anch'essi muniti di documento di riconoscimento.
Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell'unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Napoli, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Regime patrimoniale dell'unione civile: all'atto della costituzione dell'unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o di comunione dei beni. In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell'unione sarà quello della comunione dei beni.
Eventuale scelta del cognome comune dell'unione civile: l'art. 4 del DPCM consente alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell'unione civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell'altra parte. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell'unione civile e comporta l'annotazione della variazione del cognome nell'atto di nascita dell'interessato. In conseguenza di ciò verrà altresì modificato il suo codice fiscale.
CASI PARTICOLARIAi sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM, se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale l'Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell'unione civile presentata congiuntamente da entrambe le parti. Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l'Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell'unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità (art. 3, comma 6, del DPCM).
Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del DPCM, nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell'Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive.
MATRIMONI E/O UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO CONTRATTI ALL'ESTEROL'art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all'Estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell'atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l'atto potrà essere inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell'interessato tramite l'Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell'atto oppure consegnato direttamente dall'interessato stesso. L'atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
Per chi ha già contratto all'estero un'unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell'Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016. Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili, contratte all'Estero, tra persone di sesso diverso.
Testo della legge: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg
La Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118 del 21-5-2016 ed è entrata in vigore il 5 giugno 2016.
Il DPCM n. 144 del 23/07/2016 "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge 20 maggio 2016 n. 76" è in vigore dal 29 luglio 2016
CONVIVENZE DI FATTOLa Legge 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" prevede la disciplina delle convivenze di fatto. Si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Gli interessati a costituire una "convivenza di fatto" devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.
Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso lo sportello anagrafico del Comune per effettuare la variazione.
Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo dichiarazione conviventi di fatto) presentandosi, muniti di documento di identità valido, previa prenotazione da richiedere all'indirizzo e-mail:
tiziana.bellanti@comune.pomiglianodarco.gov.it
completa dei dati anagrafici dei richiedenti e di un recapito telefonico, per concordare un appuntamento con l'ufficio per la consegna del modulo e la redazione della richiesta di Convivenza di Fatto.
Per ogni eventuale chiarimento è possibile indirizzare un messaggio al soprariportato indirizzi e-mail oppure telefonando al seguente recapito:
sig.ra Tiziana Bellanti: 0815217122
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.
Modulo dichiarazione convivenze di fatto formato.odt
Modulo dichiarazione convivenze di fatto formato.pdf
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi
Modulo di cessazione convivenza di fatto formato.odt
Modulo di cessazione convivenza di fatto formato.pdf
EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
L'ufficiale di anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo.
CONTRATTI DI CONVIVENZAI conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale all'indirizzo PEC servdemografici.pomigliano@asmepec.it.
Al fine di facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede cortesemente di indicare nell'oggetto della e-mail la sigla "Contratto C.d.F.".
Il contratto reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Il contratto è nullo nei seguenti casi:
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.
Il Contratto di Convivenza si risolve in caso di:
I contratti di convivenza possono essere trasmessi da Avvocati e Notai al Comune di Pomigliano d'Arco all'indirizzo PEC: servdemografici.pomigliano@asmepec.it.
Riferimenti normativi: Legge 20 maggio 2016, n. 76.